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| Normativa e Tassazione |
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I fondi immobiliari costituiti mediante apporto di beni immobili da parte di
soggetti diversi dagli enti pubblici (fondi immobiliari ad apporto privato)
sono disciplinati da:
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della
Finanza o “TUF”), articoli 34 e seguenti;
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Disposizioni Attuative del TUF, fra cui il Decreto Ministeriale 24
maggio 1999, n. 228, come modificato dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 2003,
n. 47;
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Provvedimenti di Banca d’Italia del 1 luglio 1998, 20 settembre
1999 e 24 dicembre 1999, così come modificati a seguito del Comunicato di Banca
d’Italia del 27 agosto 2003.
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L’art. 7 del Decreto n. 351 così come modificato dall’art. 41-bis del Decreto
n. 269, , introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2004, una ritenuta del 12,50%
che la SGR è tenuta ad operare:
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sull’ammontare dei proventi riferibili a ciascuna Quota (cioè i
proventi risultanti dai rendiconti periodici redatti in base al regolamento di
Banca d’Italia 24 dicembre 1999 distribuiti in costanza di partecipazione);
nonché
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sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle
Quote ed il costo di sottoscrizione o di acquisto.
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La ritenuta del 12,50% si applica:
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a “titolo d’acconto”, nei confronti di: (i) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale; (ii)
società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; (iii)
società ed enti indicati nelle lettere a) e b) dell’art. 87 del D.P.R. 917/86 e
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di
cui alla lettera d) del predetto articolo;
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a “titolo d’imposta”, nei confronti di tutti gli altri soggetti
(inter alia, persone fisiche non esercenti attività d’impresa commerciale, enti
non commerciali, soggetti esenti o soggetti esclusi in base all’art. 88 del
D.P.R. 917/86 dall’ imposta sul reddito delle società e soggetti non
residenti). Va tuttavia rilevato che non sono soggetti ad imposizione i
proventi percepiti da soggetti non residenti di cui all’art. 6 del D.Lgs n.
239/96.
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La ritenuta, invece, non si applica sui proventi percepiti dai fondi pensione
di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e dagli OICR (Organismi
d’Investimento Collettivo del Risparmio) istituiti in Italia disciplinati dal
TUF.
Si suggerisce di verificare la propria posizione soggettiva con un consulente
fiscale di fiducia.
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